Impiego Farmaceutico

Le infiorescenze di cannabis sono tabellate come stupefacenti ed il loro utilizzo in campo farmaceutico è soggetto ad autorizzazione preventiva, come previsto dalle Convenzioni delle Nazioni Unite del 1961 e 1971 e dalla normativa nazionale in materia di stupefacenti (Decreto del Presidente della Repubblica 309/90 e successive modifiche o Testo Unico degli stupefacenti).
Le infiorescenze di cannabis di piante ad alto contenuto di THC (> dello 0,2%) devono essere trasformate in sostanze attive di origine vegetale secondo le direttive europee in materia di medicinali. Oltre all’autorizzazione preventiva alla coltivazione, la normativa vigente prevede che la vendita possa essere fatta solo ad officine farmaceutiche autorizzate alla trasformazione in medicinali e sostanze attive.

Secondo le direttive dell’Unione europea (recepite in Italia con Decreto legislativo 219 del 2006 e successive modifiche), la produzione di tali medicinali può essere fatta solo da officine farmaceutiche autorizzate, la commercializzazione può essere fatta verso farmacie o distributori farmaceutici autorizzati che possono vendere solo alle farmacie.

Divieto di propaganda pubblicitaria

Si ricorda che, come previsto dall’art. 84 del DPR 309/90 e s.m.i., è vietata la propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall’articolo 14, anche se effettuata in modo indiretto.

Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 82.


Tabellazione come stupefacente

Dal 1961 le infiorescenze di cannabis sono sotto controllo internazionale come sostanze stupefacenti (Convenzione unica delle NU – 1961 – INCB Yellow list).  Dei due principali cannabinoidi presenti, il THC e il CBD, solo il THC è sotto controllo internazionale come sostanza psicotropa (INCB Green list).

La normativa nazionale in materia, DPR n. 309/1990 così come modificato dalla legge di conversione n. 79/2014, all’ultimo comma dell’art. 26, stabilisce l’illiceità della coltivazione di piante del genere cannabis ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all’articolo 27 del T.U., consentiti dalla normativa dell’Unione europea.

Divieto di coltivazione di cannabis ad uso farmaceutico senza autorizzazione

Resta fermo il divieto di coltivazione di piante di cannabis per tutti i soggetti non autorizzati e l’applicabilità ai trasgressori delle sanzioni penali previste dall’art. 73 del DPR 309/90 sulle coltivazioni delle piante comprese nelle Tabelle di cui al DPR 309/90 e s.m.i. e non autorizzate dal Ministero della salute.

Coltivazione di canapa ad uso industriale

Gli operatori agricoli possono, in conformità alla normativa europea, di competenza del Ministero delle politiche alimentari, agricole e forestali, coltivare la canapa esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi dall’uso farmaceutico, con sementi certificate, in applicazione della normativa di settore, secondo le indicazioni da richiedere al Ministero delle politiche alimentari, agricole e forestali.

Per approfondire consulta:

Legge 2 dicembre 2016, n. 242
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.
(GU Serie Generale n.304 del 30 12 2016)

sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Data di ultimo aggiornamento 30 giugno 2022

Fonte: Ministero della Salute